Contratto preliminare rimasto inadempiuto: domanda di esecuzione in forma specifica e momento del pagamento del prezzo residuo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 28454 del 19 dicembre 2013)

Laddove in base all’accordo preliminare tra promissario acquirente e promittente venditore il residuo prezzo deve esser pagato alla stipula del contratto definitivo, il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sarà la pronunzia costitutiva che sancisce il trasferimento del diritto di proprietà del bene in sostituzione del contratto definitivo non stipulato ad imporre il pagamento del prezzo (ovvero della residua parte dello stesso) quale condizione affinchè si produca l'efficacia traslativa.
Diversamente andrebbe (essendo in tal caso tenuto il promissario acquirente a fare offerta del prezzo residuo) soltanto qualora le parti del contratto preliminare avessero pattuito che il pagamento del prezzo fosse da effettuare in via anticipata rispetto al trasferimento del diritto (Cass. Civ., Sez.III, 1283/12; Cass. Civ., Sez. II, 24739/11).

Aggiungi un commento