Contratto preliminare per persona da nominare: legittimazione attiva in ordine al rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6612 del 30 aprile 2012)

In caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la ''electio amici'' non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La portata utile della pronunzia è quella di precisare che l'indicazione dell'amicus possa intervenire addirittura nella domanda giudiziale con la quale venga domandato il trasferimento del bene promesso in vendita. Per tale via sarà direttamente la pronunzia che il giudice emanerà ex art. 2932 cod.civ. a sancire l'effetto traslativo in capo al soggetto nominato.

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