Contratto preliminare e patto commissorio. Prova della simulazione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 23617 del 9 ottobre 2017)

Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore; sicché, anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promissario compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi: in detta ipotesi, peraltro, la prova della simulazione relativa del contratto preliminare può essere data, ove diretta a far valere l’illiceità del negozio, anche per testimoni o per presunzioni, in conformità all’art. 1417 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non conta la qualità della negoziazione: ciò che rileva è unicamente la funzione di garanzia reale che è destinata a esplicare, quand'anche vengano in considerazione più unità negoziali tra loro collegate. Questo, in sintesi, il nucleo della decisione della S.C.. Nel caso di specie era stato stipulato un contratto preliminare di vendita esplicante la funzione di garanzia in riferimento ad altro atto negoziale (un mutuo) per il tramite dell'apposizione di una clausola condizionale deducente il fatto dell'inadempimento dell'obbligazione afferente il pagamento delle rate ri rimborso del finanziamento. E' stato deciso, più in particolare, di come il contratto preliminare sia stato impiegato "per conseguire l'illecita coartazione del debitore a sottostare alla volontà del creditore", essendo la causa di scambio sostituita da quella consistente nella creazione della garanzia reale. Ai fini della nullità, il collegamento negoziale è stato ravvisato sussistendo il requisito oggettivo del nesso teleologico tra le due negoziazioni nonché quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico dei contraenti. La prova della simulazione relativa del preliminare ben può essere fatta risultare testimonialmente ovvero per presunzioni ex art. 1417 cod.civ..

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