Contratto preliminare di vendita di bene indiviso. Promessa del fatto del terzo (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11549 del 23 maggio 2014)

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale unicum, ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il passo fondamentale alla cui stregua correttamente intendere il dictum della Cassazione in epigrafe ricollega la responsabilità contrattuale di ciascun alienante in riferimento a quella degli altri "allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in uno o più contratti relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di loro è rispettivamente titolare". Il sentiero è tuttavia impervio. Dunque ci si obbliga anche per gli altri se non emerge inequivocamente che ci si intendeva obbligare soltanto per sé? Non sarebbe stato più logico ritenere che si presume che un promittente si obblighi soltanto per sé mentre per far valere il fatto che si obblighi anche per gli altri ciò debba inequivocamente risultare in positivo?

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