Contratto preliminare, assenza di menzioni urbanistiche nonché di produzione del certificato di destinazione urbanistica ed esecuzione in forma specifica. Natura della dichiarazione relativa all'edificazione dell'immobile eseguita prima del settembre 1967. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6684 del 7 marzo 2019)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data antecedente il giorno 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto non risulta indispensabile che il contratto preliminare avente ad oggetto fabbricati riporti le menzioni urbanistiche. Tali menzioni diventano indispensabili, tuttavia, quando si intenda ottenere una pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. che faccia conseguire la proprietà del bene al promissario acquirente. Tra le menzioni urbanistiche, speciale rilevanza possiede quella, di natura giurata, resa cioè come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa al fatto che l'edificazione sia stata eseguita nel tempo che precede il 2 settembre 1967, ciò che esime la parte dal citare gli estremi del titolo abilitativo edilizio. L'acquisizione di tale dichiarazione risulta indispensabile quantomeno nel corso del giudizio, non potendo altrimenti il Giudice accogliere la domanda di emissione della pronunzia costitutiva.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva ammesso la produzione documentale attestante la conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, la dichiarazione del promissario acquirente riguardante la data dell'intervenuta edificazione dello stesso e la produzione officiosa della certificazione urbanistica, ritenute integrare mere condizioni dell'azione.

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