Contratto per persona da nominare, effetti della mancata, tardiva o invalida indicazione del terzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4169 del 2 marzo 2015)

Nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. A seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra poi nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza che deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Pertanto, il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato proprio dal subentrare nel contratto di un terzo per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il punto focale della decisione in commento è costituito dagli effetti della mancata indicazione della nomina del terzo effettuata non già in sede di stipula del contratto definitivo, bensì in occasione della proposizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod.civ.. In detto contesto la parte si era limitata a riservare ulteriormente a sè la possibilità di effettuare la nomina dell'amicus in un tempo successivo. Alla susseguente nomina nel corso del giudizio ed ulteriore revoca era stata annessa dal Giudice di merito la conseguenza inconferente dell'estinzione della posizione soggettiva dell'attore, cui era derivato il rigetto della domanda. Rileva tuttavia correttamente la S.C. come all'invalida o inefficace dichiarazione di nomina del terzo non sarebbe potuta scaturire altra conseguenza diversa dal consolidamento degli effetti del contratto direttamente in capo al contraente che aveva agito in giudizio.

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