Contratto limitativo della libertà di testare, differenza tra convenzione ex art. 1412 cod.civ. e patto successorio. Violazione dell’art. 28 Legge notarile: conseguenze per il notaio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27624 del 21 novembre 2017)

La convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l'accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall'art. 458 c.c. e, perciò nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1412 c.c.
Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi dell’art. 28 della L. n. 89/1913, comprende senz'altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti successori, espressamente vietati dalla legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Normalmente i patti successori istitutivi sono perfezionati tra ereditando da una parte e erede o legatario dall'altra. Nella fattispecie la situazione è diversa. Marito e moglie si accordano nel senso che, nell'ipotesi di morte pressoché contemporanea di entrambi, i proventi dell'attività di impresa facente capo al marito sarebbero stati ripartiti nella misura di metà ai due loro figli. La convenzione, come è chiaro, non può non porsi in contrasto con il divieto di cui all'art. 458 cod.civ., sostanziandosi in un patto successorio di tipo istitutivo (che assume tuttavia nuances peculiari). Infatti, in conseguenza delle statuizioni contrattuali, consistenti specificamente nella clausola in forza della quale veniva sancita la non modificabilità dell'accordo senza il consenso dei due paciscenti, si può ben concludere nel senso della privazione della libertà di disporre dei propri beni a causa di morte, ciò che sostanzia la ratio del divieto in parola. Respinto anche dalla S.C. il tentativo di qualificare la negoziazione in chiave di contratto a favore di terzo la cui prestazione sia da compiere dopo la morte dello stipulante. Notaio colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi.

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