Contratto di prestazioni assistenziali in favore di un familiare: nullità per difetto di causa? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5869 del 5 marzo 2025)

Il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all’erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale, e dovendosi, pertanto, escludere che costituisca oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica .

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può distinguere, in relazione alle prestazioni socio-assistenziali erogate dalle strutture residenziali per aziani, tra quota alberghiera e quota sanitaria, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La prima, al contrario della seconda, può costituire oggetto di un rapporto contrattuale di natura privatistica nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ex art. 1322 coc. civ., come tale liberamente concordata tra le parti.
Ne discende che il contratto stipulato per il mantenimento presso una struttura residenziale non è nullo per difetto di causa o contrarietà a norma imperativa. Ciò a condizione che non abbia ad oggetto l'erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale.

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