Contratto di persona da nominare: individuazione del soggetto legittimato ad indicare l'amicus. (Cass. Civ., Sez. II, n. 13537 del 20 giugno 2011)

Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l' electio amici sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando il contratto per persona da nominare rischia di produrre i propri effetti direttamente in capo alla parte che si fosse riservata la facoltà di nomina? Non soltanto quando fosse intervenuto oltre i termini previsti oppure in difetto di poteri rappresentativi, ma anche quando esso provenisse da soggetto diverso da quello unicamente legittimato a porlo in essere.

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