Contratto con se stesso e conflitto di interessi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19229 del 20 agosto 2013)
In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c. c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.