Contratto con se stesso. Condizioni ai fini dell'esclusione del conflitto di interessi. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 29959 del 19 novembre 2019)
In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.