Contratto con se stesso. Condizioni ai fini dell'esclusione del conflitto di interessi. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 29959 del 19 novembre 2019)

In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia parrebbe contraddire l'orientamento della S.C. che richiederebbe comunque la predeterminazione delle condizioni contrattuali (es.: l'indicazione del prezzo) quale condizione essenziale ai fini di escludere il conflitto di interessi. Va detto, d'altronde, che il tenore letterale della norma parrebbe enunciare i requisiti della predeterminazione degli elementi del contratto e l'autorizzazione specifica del rappresentato, quali elementi alternativi. Si potrebbe riflettere anche circa la effettiva consistenza della figura giuridica di chi sia semplicemente chiamato a riportare nel contratto una volontà predeterminata dalla parte sostanziale, ciò che pare proprio del nuncio e non del rappresentante.

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