Contratto a favore di terzo: poteri del terzo in caso di inadempimento del promittente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8272 del 9 aprile 2014)

Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Allo scopo di verificare la legittimazione attiva a far valere i diritti scaturenti dal contratto a fronte dell'inadempimento del promittente è decisiva la verifica di quale sia il soggetto che ne è titolare. Se il diritto alla prestazione da effettuare in favore del terzo può dirsi già perfezionato in capo a costui, unicamente quest'ultimo potrà agire per il risarcimento del danno, non potendo lo stipulante vantare alcuna situazione soggettiva al riguardo. Al contrario, qualora al fine di far acquisire la prestazione al terzo sia necessaria un'attività esecutiva da parte del promittente, potrà configurarsi in capo allo stipulante il diritto a pretendere l'adempimento di detta attività esecutiva e, nell'ipotesi di inadempimento, il diritto ad essere risarcito del danno conseguente.

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