Contrasta con il diritto europeo il rifiuto dell'autorità di uno Stato membro di riconoscere gli effetti reali del legato "per rivendicazione", sulla scorta dell'argomento in base al quale tale Stato non lo disciplina. (Corte di Giustizia Europea, Sez. II, sent. n. C-218/16, 2017)

L'art. 1, par. 2, lett. k) ed l), nonché l'art. 31 del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato "per rivendicazione", conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all'art. 22, par. 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato nello Stato stesso, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cittadina polacca residente in Germania e con coniugata con un cittadino tedesco, volendo fare testamento, intende inserire nelle proprie ultime volontà un legato "per rivendicazione". Tale disposizione consiste nell'attribuzione diretta del diritto, il quale viene acquistato in capo al legatario direttamente dal testatore ed al momento dell'apertura della successione. Questa specie di legato, ammissibile per il diritto polacco, non è prevista dal diritto tedesco, il quale annovera semplicemente il legato obbligatorio (come peraltro nell'ordinamento italiano). Ne discendeva il diniego del notaio tedesco a ricevere un siffatto testamento (che sarebbe stato oggetto di adeguamento sub specie di legato obbligatorio ai sensi dell'art.31 del regolamento 650/2012). Ciò premesso, è stato deciso che l'art.1 paragrafo 2 lett. k) del regolamento 650/2012 non può essere interpretato nel senso che osti al riconoscimento in uno Stato membro, il cui ordinamento non conosce l'istituto del legato "per rivendicazione" degli effetti reali prodotti da detta disposizione conformemente alla legge regolatrice della successione scelta (ai sensi dell'art.22 del regolamento 650/2012) dal testatore.

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