Conto corrente bancario cointestato e legittimazione di disporre disgiunta: l’atto di disposizione di un correntista risulta vincolante anche per gli altri. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9063 del 7 aprile 2017)

L'apertura di credito in conto corrente ha l'effetto di far confluire una disponibilità di denaro nella sfera dell'intestatario del conto determinando, nel caso di conto cointestato, che tutti i contitolari risultino solidalmente responsabili nei confronti della banca del saldo passivo derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito, a prescindere dalla riferibilità di tale rapporto a questo o a quello dei correntisti. Del resto, ciascuno dei cointestatari del conto si giova dell'apertura di credito concessa a richiesta di uno solo di essi, in quanto tale apertura di credito alimenta il conto corrente bancario di una provvista che entra nella libera disponibilità di tutti i correntisti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione di cui si è occupata la S.C. non è invero infrequente. Capita frequentemente che un conto corrente bancario risulti cointestato a più soggetti. Indipendentemente dall'aspetto consistente nella legittimazione a disporre delle disponibilità portate dal conto, se va posto in luce come nei rapporti interni non è detto che i saldi attivi e/o passivi siano sempre e comunque riconducibili pro quota in capo a ciascuno dei cointestatari (è ben possibile infatti che la cointestazione sia stata disposta per motivi specifici, ma che i denari sul conto appartengano ad uno soltanto dei correntisti), nei rapporti esterni questa situazione genera una sorta di presunzione di pari spettanza. Dal punto di vista passivo poi l'esistenza di un saldo negativo non può sottrarsi alla regola della solidarietà dell'obbligazione pecuniaria specificamente prevista dall'art. 1854 cod.civ..

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