Conto corrente bancario cointestato e legittimazione di disporre disgiunta: l’atto di disposizione di un correntista risulta vincolante anche per gli altri. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9063 del 7 aprile 2017)
L'apertura di credito in conto corrente ha l'effetto di far confluire una disponibilità di denaro nella sfera dell'intestatario del conto determinando, nel caso di conto cointestato, che tutti i contitolari risultino solidalmente responsabili nei confronti della banca del saldo passivo derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito, a prescindere dalla riferibilità di tale rapporto a questo o a quello dei correntisti. Del resto, ciascuno dei cointestatari del conto si giova dell'apertura di credito concessa a richiesta di uno solo di essi, in quanto tale apertura di credito alimenta il conto corrente bancario di una provvista che entra nella libera disponibilità di tutti i correntisti.