Contestazione della autenticità di testamento olografo. E' indispensabile proporre querela di falso? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21556 del 3 settembre 2018)

L'erede può contestare l'autenticità di un testamento olografo cronologicamente successivo rispetto ad altro testamento pubblico senza proporre querela di falso. L'interessato deve presentare domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e ha l'onere di fornire la relativa prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come anzitutto qualificare il testamento falso? A tale ipotesi non tanto si attaglia una qualifica in chiave di nullità, quanto piuttosto di radicale inesistenza dell'atto di ultima volontà. Il testamento falso infatti non può dirsi riconducibile alla persona dell'(apparente) testatore, allo stesso dunque non potendosi applicare il peculiare istituto della conferma di cui all'art. 590 cod.civ.. Ciò premesso, il thema decidendum era costituito dalla necessità o meno di proporre querela di falso per destituire di validità il testamento olografo cronologicamente susseguente rispetto a testamento pubblico regolarmente registrato. La S.C. in materia richiama espressamente le SSUU della stessa Corte, la quale (Cass. S.U. 12307/2015) hanno acclarato che "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo", venendo così a disconoscere qualsiasi necessità di un giudizio di querela di falso.

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