Consiglio di Stato Sez. V 2983/2000: Solo l'ultimazione dei lavori consente l'effettiva conoscenza della concessione edilizia

In assenza di altri e inequivoci elementi probatori, la piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia rilasciata a terzi può ritenersi raggiunta non con il mero inizio dei lavori edilizi ma con la loro ultimazione, valendo tale regola anche per la violazione delle norme sulla distanza tra edifici in considerazione del fatto che nella fase iniziale dei lavori la situazione di fatto può essere ancora incerta.
Qualora nella disciplina urbanistica di fonte comunale non si rinvenga una regolamentazione in materia di distanze tra edifici, la disciplina applicabile va rinvenuta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nell'articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 n.1444.

Commento

Il momento del raggiungimento dell'effettiva conoscenza della licenza edilizia è determinante soprattutto in riferimento alla decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21 l. 1034/1971 per la proposizione del ricorso al Tar.

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