Consiglio di Stato Sez. V 1562/2001: Annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e irreversibile trasformazione del fondo

Al fine di consentire un'adeguata consapevolezza in favore degli interessati dell'atto con il quale viene dichiarata implicitamente la pubblica utilità e urgenza della realizzazione di un'opera pubblica, a fini espropriativi (nella specie l'approvazione del progetto), è necessario, ai fini della sua validità, che la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo venga inviata tempestivamente ovvero, se tardiva, contenga la deliberazione di approvazione del progetto, non essendo sufficiente, ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell'atto, la semplice menzione dell'esistenza della delibera stessa.
L'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, accompagnata dall'irreversibile trasformazione del fondo, impedisce che si concretizzi il presupposto giuridico posto alla base dell'istituto dell'occupazione appropriativa, in ordine a quanto successivamente realizzato dall'amministrazione, non essendo apprezzabile il collegamento teleologico tra l'opera costruita e il pubblico interesse e residuando solo un fatto illecito permanente, generatore di danno, definibile come occupazione usurpativa, dal quale deriva l'obbligo restitutorio in capo all'amministrazione ovvero quello risarcitorio, svincolato dai parametri indicati dall'articolo 5-bis, comma 7-bis, del Dl 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, qualora il privato opti per quest'ultima forma di tutela.

Commento

Rilevante pronunzia del Consiglio di Stato relativamente alle conseguenze scaturenti dall'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità nella situazione di fatto che si manifesta quando il fondo sia stato irreversibilmente trasformato in esito all'attività materiale posta in essere dal soggetto immesso nel possesso temporaneo del bene in attesa del decreto di espropriazione. E'stato infatti deciso che in detta situazione non possa prodursi la c.d. "occupazione espropriativa", dal momento che fa difetto il collegamento tra quanto realizzato ed il fine pubblico (che per l'appunto non può non considerarsi del tutto carente, stante l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità). Le conseguenze sono gravi: il danno che scaturisce da una situazione fattuale definita in chiave di "occupazione usurpativa" comporta l'obbligo di restituire il fondo, oltre a determinare l'insorgenza di un'obbligazione risarcitoria (neppure limitato secondo i criteri di cui all'art.5 del d.l. 333/1992).

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