Consiglio di Stato Sez. IV 3557/2000: Piani recupero edilizio: espropriazione consentita solo nel caso di inerzia del proprietario

I piani di ricostruzione per comuni disastrati sono disciplinati dall'art.28 della legge 14 maggio 1981 n.219, il quale al comma 2 richiama le norme in materia di piani di zona e di recupero, sicchè le garanzie fondamentali previste nei procedimenti per questi valgono anche per i piani di ricostruzione. In sede di attuazione dei piani di recupero edilizio e di ricostruzione ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e dell'art.29 della legge 14 maggio 1981 n. 219, l'esercizio del potere ablativo sugli immobili delle aree interessate dall'intervento presuppone che si dimostri l'inerzia dei proprietari. Le norme acceleratorie delle opere pubbliche previste dalla legge 1/1978 non si applicano ai piani di recupero stante la sussistenza di precise disposizioni che regolano l'adozione e l'esecuzione degli stessi.

Commento

Anche nell'ambito dell'attività di recupero edilizio, lo strumento espropriativo rappresenta un rimedio estremo: l'esecuzione è infatti possibile solo dopo l'accertamento dell'inerzia del proprietario, nonostante normale diffida.

Aggiungi un commento