Confisca di un bene indivisibile. Divisione giudiziale. Praticabilità dell'assegnazione ad un contitolare previa corresponsione di conguaglio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29862 del 18 novembre 2019)

La confisca di una quota di un bene indivisibile, frutto o provento di attività mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile "ratione temporis", non comprime il diritto del terzo comproprietario a ottenerne l'attribuzione, previa corresponsione del conguaglio, potendo il terzo comproprietario ottenere lo scioglimento della comunione, secondo le norme comuni, ove il giudice di merito ne accerti la buona fede, dovendosi, sul presupposto dell'affidamento incolpevole, riconoscere la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca. Va esclusa, viceversa, la possibilità di vendita del bene, modalità contemplata dalla normativa successiva, secondo forme pubblicistiche e a cura dell'Agenzia Nazionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
importante precisazione della S.C.: anche se la confisca preclude la vendita del bene (anche in riferimento all'eventuale fase del procedimento divisionale che ad essa possa far ricorso in relazione alla eventuale indivisibilità del bene), ciò non toglie che esso possa venire assegnato ad uno dei contitolari (evidentemente non colpito dalla sanzione penale accessoria). Questo esito è praticabile quand'anche detto condividente dovesse corrispondere un conguaglio in denaro, situazione in un certo senso assimilabile alla vendita.

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