Condotta imprudente del danneggiato e responsabilità da cose in custodia. (Tribunale di Ivrea, Sez. Civ., sent. n. 12 del 9 gennaio 2015)

In tema di responsabilità da cose in custodia, l'insidia, idonea ad evitare l'affermazione della responsabilità del custode, è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che il Giudice di merito può ritenere idonea ad integrare una presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con l'incidente e della colpa della persona tenuta a vigilare sulla sicurezza del luogo ove l'insidia si è realizzata.
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un ragazzo rovinava a terra mentre discendeva i gradini del campo sportivo comunale, riportando lesioni permanenti. In loco erano presenti frammenti di vetro che avevano reso pericolosa la superficie dei gradini. Ma si trattava forse di pericolo occulto o imprevedibile? la risposta dei Giudici è negativa: la condotta del danneggiato poteva invero definirsi incauta, reputata causa esclusiva della produzione del danno, integrante, dal punto di vista del soggetto custode della res, caso fortuito.

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