Condominio. Natura della pronunzia con la quale si addiviene alla revisione della tabella millesimale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 23739 del 4 settembre 2024)
In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all’art. 69 disp. att. cod.civ., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l’indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 cod.civ., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell’unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero condominio, e non dei singoli condomini.