Condominio. Natura della pronunzia con la quale si addiviene alla revisione della tabella millesimale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 23739 del 4 settembre 2024)

In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all’art. 69 disp. att. cod.civ., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l’indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 cod.civ., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell’unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero condominio, e non dei singoli condomini.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia concerne il testo dell'art. 69 disc, att. del codice civile nel suo testo previgente rispetto alle modifiche di cui alla novella entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, riguardando una vertenza afferente a spese condominiali intercorse fino al 2008. Giova infatti rilevare che, ai sensi del I comma della disposizione "I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi (...)". Ciò premesso, riconosciuta la natura costitutiva della pronunzia giudiziale sul punto, è stato riconosciuto l'amministratore quale soggetto legittimato ad agire per il recupero delle somme che sarebbero state dovute dal condomino che si fosse erroneamente giovato di un riparto millesimale più favorevole delle spese condominiali.

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