Condominio: quale maggioranza per autorizzare l’amministratore a perfezionare un contratto di assicurazione? (Tribunale di Treviso, Sez. III, sent. n. 170 del 25 gennaio 2017)

L'amministratore di condominio assolve un servizio d'interesse collettivo consistente non soltanto nella conservazione/gestione dei beni e servizi comuni ma anche in adempimenti burocratici quali la tenuta dei registri di anagrafe condominiale, di contabilità, dei verbali dell’assemblea e in adempimenti fiscali quali la presentazione della denuncia dei redditi.
La stipula della polizza assicurativa costituisce, invece, un atto eccedente le ordinarie attribuzioni dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., non avendo una mera funzione conservativa delle parti comuni ma essendo destinata ad evitare pregiudizi economici ai proprietari dei fabbricati. Può essere stipulata solo previa autorizzazione dell’assemblea la quale delibera a maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, commi II e IV, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno centrale della decisione è costituito dall'apprezzamento della funzione del contratto di assicurazione (polizza globale sul fabbricato). Secondo la Corte di merito "non avrebbe una funzione meramente conservativa delle parti comuni", ma lo "scopo di evitare pregiudizi economici ai proprietari dei fabbricati": se ne è inferito che la polizza non posa essere perfezionata se non previa autorizzazione assembleare. Con le parole si può certamente giungere a giustificare qualsiasi risultato ermeneutico. L'esplorazione concettuale del termine "conservazione" parrebbe condurre ad esiti interpretativi prossimi rispetto all'attività di evitare pregiudizi economici, piuttosto contrapponendosi alle innovazioni ed alle modifiche dell'esistente. Ma l'affermazione del Tribunale, invero piuttosto scarna e priva di supporto argomentativo, conduce altrove.

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