Condomini morosi e creditori del condominio: obblighi dell'amministratore. (Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017)

Ai sensi dell’art. 63 disp. att., c.c., il condominio, e per esso il suo amministratore, ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'obbligazione relativa al pagamento delle spese condominiali è peculiare. Da un lato colui che subentra nella proprietà di un appartamento in condominio è tenuto in via solidale con il precedente proprietario a far fronte alle spese arretrate (ovviamente vantando il diritto di regresso per quanto dovesse sborsare), dall'altro (assai poco intuitivamente) il venditore della proprietà dell'immobile è tenuto parimenti in via solidale, a far fronte alle spese condominiali eventualmente non corrisposte successivamente all'alienazione dal nuovo proprietario se non ha provveduto a comunicare all'amministratore copia autentica dell'atto di cessione. La pronunzia qui annotata illumina una ulteriore previsione dell'art. 63 disp. att. cod.civ.: ai sensi della citata norma infatti "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini." Ciò comporta, correlativamente, che l'amministratore sia obbligato a comunicare al creditore i dati di coloro che risultano non in regola con il pagamento delle spese condominiali. Soltanto in esito al vano esperimento dell'azione nei confronti di costoro chi vanta un credito per forniture di beni e servizi al condominio può agire nei confronti degli altri condomini.

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