Condizioni per l’applicazione dell’art. 2932 cc alla dichiarazione unilaterale di impegno al ritrasferimento di immobile effettuata in esecuzione di un precedente accordo fiduciario. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10633 del 15 maggio 2014)

La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sottostante rispetto alla dichiarazione unilaterale sulla quale si impernia la vertenza è il pactum fiduciae (nella fattispecie, intervenuto verbalmente) intercorrente tra le parti ed in virtù del quale intervenne l’intestazione immobiliare. In questo contesto la scrittura contenente l’impegno al trasferimento dell’immobile non è stata reputata quale mero atto ricognitivo (della specie della promessa di pagamento ovvero della ricognizione di debito) né quale atto confessorio, bensì quale autonoma fonte di obbligazione per il sottoscrittore. Ciò a condizione che contenga la chiara enunciazione, ai sensi dell’art.1174 cod.civ., dell’impegno attuale del soggetto ad eseguire una prestazione in favore di un altro soggetto. Una volta enunciato tale postulato diviene consequenziale l’applicabilità dell’art.2932 cod.civ. in riferimento alla vana richiesta di adempimento, con la correlativa praticabilità di una pronunzia costitutiva che tenga luogo del difettoso intervento della volontà privata.

Aggiungi un commento