Condizioni generali di contratto. Ricorre nel caso del committente che sottopone un contratto tipo unitario alla firma dei vari appaltatori di un'opera? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3287 del 14 febbraio 2026)

In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un’opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati)

Commento

(di Daniele Minussi)
Non rientra, secondo la S.C. nella sfera di applicazione dell'art. 1342 cod.civ., la contrattualistica predisposta in modo uniforme da un committente per disciplinare i rapporti con una pluralità di appaltatori in relazione alla realizzazione di una singola opera. In effetti la norma in considerazione prevede l'elaborazione di un contratto tipo allo scopo di disciplinare una massa di negoziazioni omogenee, replicabili in maniera numericamente indefinita (tipici i contratti previsti dagli erogatori di servizi di telefonia, di somministrazione di energia elettrica). Ipotesi ben distinta è, invece, quella in esame. La ratio degli artt. 1341 e ss cod.civ. è quella della contrapposizione di una parte che disciplina in maniera uniforme le condizioni generali di contratto alla quale una platea indefinita e vasta di utenti non si possono sottrarre, ciò che non riguarda la fattispecie in considerazione.

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