Condizione sospensiva e volontà testamentaria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25116 del 18 settembre 2024)

Ove il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, alla disposizione testamentaria, ne impedisca l’avveramento, la disposizione testamentaria, ove non revocata, resta pienamente efficace.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che l'apposizione ad un testamento di una condizione meramente potestativa sospensiva (nomino mio erede universale Tizio se lo vorrò) non introdurrebbe una disposizione valida. Mancherebbe infatti una manifestazione di volontà seria ed effettiva. Una siffatta manifestazione si risolverebbe infatti in un semplice rinvio ad un intento futuro. Non altrettanto si dovrebbe dire per la condizione meramente potestativa risolutiva (nomino mio erede universale Tizio fino a quando lo vorrò). Essa infatti non sarebbe altro se non la manifestazione della consapevolezza del testatore della possibilità di revocare la disposizione testamentaria. Ciò premesso, nel caso in esame, la condizione, di natura sospensiva, non poteva essere definita meramente potestattiva, ma semplicemente "potestativa" non dipendendo la sua verificazione dalla semplice volontà del testatore, il quale tuttavia si era fattivamente adoperato per impedire tale evento, nella sostanza vanificando la disposizione. Questa situazione è stata reputata dalla S.C. come non assimilabile all'apposizione di una condizione meramente potestativa, dunque non comportando una radicale invalidità della disposizione.

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