Concorrenza tra prelazione del coerede e prelazione del coltivatore diretto: prevalenza della prima sulla seconda. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25052 del 7 novembre 2013)

Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 590/1965, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La preferenza tra i due prelazionari è risolta testualmente dal modo di disporre dell'ultimo comma dell'art.8 della legge 590/1965 ogniqualvolta il coerede partecipe della comunione incidentale ereditaria rivesta la parallela qualifica di coltivatore diretto. Cfr., analogamente, Cass. Civ., sez. III, n. 16642/2008.

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