Comunione sul marchio e licenza d'uso. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10637 del 19 aprile 2024)

In caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d’uso a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell’esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell’oggetto della comunione, e dunque rileva secondo il disposto dell’art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. Ove la licenza sia stata concessa in via esclusiva con l’accordo unanime dei titolari è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non è vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l’atto mediante una nuova concessione, da concordare ancora una volta con unanimità dei consensi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, il titolare del diritto di proprietà sul marchio, può concederlo in licenza d'uso a terzi. Tale diritto derivato può comportare o meno la concessione esclusiva del diritto di utilizzazione del segno distintivo. Può altresì essere attribuito per un periodo di tempo determinato ovvero perpetuamente. Ciò premesso, la pronunzia in esame mette a fuoco che la contitolarità del diritto dominicale sul marchio implichi l'applicabilità della normativa generale in tema di comunione, con speciale riferimento all'art. 1108 cod.civ..

Aggiungi un commento