Comunione ordinaria. In tema di partecipazione alla divisione dei creditori del singolo contitolare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24971 del 10 settembre 2025)

In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l’unico effetto di rendere loro inopponibile l’avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall’art. 1113, comma 3, cod.civ.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'intervento dei creditori di uno dei condividenti nella divisione è espressamente previsto dall'art. 1113 cod.civ.. Il pregiudizio che essi potrebbero subire è, infatti, palese: il condividente debitore potrebbe risultare assegnatario di beni aventi valore economico deteriore ovvero scarsamente aggredibili. La norma prevede al I comma che i creditori e gli aventi causa da un partecipante alla comunione possano intervenire nella divisione a proprie spese, mentre, ai sensi del III comma, tali soggetti devono essere chiamati a intervenire, affinché la divisione abbia effetto nei loro confronti. Ciò premesso, la pronunzia in esame chiarisce che la mancata evocazione di tali soggetti non vizia la pronunzia di primo grado, non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. La situazione muta, tuttavia, quando essi, presenti nel primo grado del giudizio, non siano intervenuti in appello: in tale ipotesi, la partecipazione di essi è necessaria.

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