Comunione legale dei beni tra i coniugi: operatività del II novellato art. 191 cod.civ. in relazione al giudizio di divisione dei beni ricadenti nella comunione de residuo. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4492 del 19 febbraio 2021)

In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della l. n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 cod.civ., laddove dispone l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel tempo precedente la novellazione del II comma dell'art.191 cod.civ. per effetto della l. 55/2015, gli effetti dello scioglimento delle comunione si verificavano ex nunc, dunque non retroattivamente, al momento del passaggio in giudicato della
sentenza di separazione ovvero dell'omologazione da parte del Tribunale
degli accordi consensualmente raggiunti. In particolare, era chiaro che non potesse sortire alcun effetto il provvedimento interinale con il quale il Presidente del Tribunale avesse autorizzato i coniugi a vivere separati (ex multis, cfr. Cass. Civ. Sez. I, 8707/98). Ne seguiva che, qualora uno dei coniugi, anche senza l'intervento dell'altro, avesse acquistato un bene (mobile o immobile), in pendenza del procedimento di separazione personale e successivamente al tentativo di conciliazione ed all'assunzione dei provvedimenti interinali, l'atto venisse automaticamente ad incrementare la consistenza della comunione dei beni. Se è vero che il problema può dirsi ormai appartenente al passato, data la riforma operata e il nuovo testo dell'art.191 cod. civ., rimane da verificare l'operatività deila nuova regola in riferimento all'esito del giudizio di divisione della comunione de residuo che fossero pendenti al momento di entrata in vigore della predetta legge di riforma. Ebbene: secondo la pronunzia che qui si commenta, neppure considerando il modo di disporre della disposizione transitoria di cui all'art.3 della l. 55/2015 può rinvenire applicazione il II comma del novellato art. 191 cod.civ. in riferimento ai cespiti facenti parte della citata categoria.

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