Comunione legale dei beni e debiti personali di uno soltanto dei coniugi. Modalità espropriative di bene indivisibile facente parte della comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2047 del 24 gennaio 2019)

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei medesimi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota. Ne discende che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la Cassazione non sarebbe praticabile per il Giudice disporre, ex art. 600 c.p.c., la separazione della quota del bene spettante al coniuge comproprietario cui non faccia capo la posizione debitoria e neppure limitare la vendita all'incanto ad una parte di esso. Occorrerebbe piuttosto, ai sensi dell'art. 720 cod.civ., procedere alla vendita o all'attribuzione dell'intero bene non comodamente divisibile, costituendo esso una singola unità immobiliare in comunione.

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