Comunione legale dei beni e atti di disposizione intercorsi tra i coniugi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11188 del 28 aprile 2021)

In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa di cui alla lett. a) dell'art. 177 cod.civ., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 cod.civ., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi.
Al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati dell'art. 179 cod.civ., comma 1, lett. c); d); ed f), che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tormentato tema della c.d. "rinunzia al coacquisto" da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni. Come è noto, infatti, la dichiarazione del coniuge circa la spettanza esclusiva all'altro coniuge del diritto contenuta in atto non possiede alcuna efficacia dispositiva, sostanziandosi in una manifestazione meramente ricognitiva della natura personale dell'acquisizione. Tale natura può dipendere unicamente dalla rispondenza della fattispecie ai dettami di cui all'art. 179 cod.civ., norma che assume in considerazione l'acquisto del bene con quanto ricavato dall'alienazione di beni personali. Nella fattispecie veniva in considerazione l'attribuzione di un immobile ad uno solo dei coniugi in sede di scioglimento di una società, acquisto che veniva escluso dalla comunione in conseguenza della dichiarazione effettuata dall'altro coniuge. Il tutto sul presupposto della precedente alienazione, da parte di quest'ultimo, in costanza di matrimonio, delle partecipazioni sociali del medesimo ente. La S.C. ha osservato al riguardo come la previsione normativa di cui all'art. 177 cod.civ., lett. a), secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi. Nel caso in esame dunque nessuna efficacia poteva essere riconnessa alla "rinunzia", espressa al di fuori dell'ipotesi tipica in relazione alla quale può sortire l'effetto di esclusione dell'acquisto dalla comunione legale dei beni tra i coniugi.

Aggiungi un commento