Comunione legale dei bei tra coniugi e durata dell'usufrutto vitalizio. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32455 del 12 dicembre 2025)

Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l’acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell’oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall’esclusione ex art. 179 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Allo scopo di comprendere appieno la pronunzia della S.C. giova mettere a fuoco la differenza tra cousufrutto e usufrutto congiuntivo. La prima figura corrisponde alla mera contitolarità del diritto di usufrutto, diritto che può ben ricadere in comunione tra più soggetti (come peraltro qualasiasi altro diritto reale). L'usufrutto congiuntivo è una figura del tutto peculiare del diritto, concepito come dotato di una vis espansiva tale da consentire tra i contitolari l'effetto dell'accrescimento in capo ai superstiti nell'ipotesi in cui venga meno taluno di essi. Applicazione regolare dei principi generali il cousufrutto, ipotesi eccezionale l'usufrutto congiuntivo. Chiarito questo aspetto, è più agevole intendere il motivo per cui la S.C. ha stabilito il principio secondo cui l'acquisto di un usufrutto limitato alla vita di un solo coniuge, anche se effettuato in regime di comunione legale, non si trasforma automaticamente in usufrutto congiuntivo.Un conto è, infatti, la titolarità del diritto (regolata dalla comunione legale), altra cosa sarebbe concludere nel senso di una specifica struttura del diritto (quale quella corrispondente alla potenziale piena spettanza a ciascuno dei titolari). Nessun accrescimento automatico pertanto: Il regime della comunione legale comporta solo che entrambi i coniugi acquisiscano la contitolarità del diritto, vale a dire il cousufrutto. Per il resto occorre fare riferimento al titolo negoziale di costituzione del diritto. Nel caso in cui l'atto costitutivo di esso contemplasse la parametrazione dell'usufrutto in base alla durata della vita di uno solo dei coniugi, alla morte di quest'ultimo l'usufrutto non potrà non estinguersi, consolidandosi alla nuda proprietà. Questa conclusione, naturalmente, non esclude che il titolo negoziale di costituzione possa diversamente aver disposto, mercè apposita clausola che contempli il diritto di accrescimento a favore del coniuge superstite, costituendo così l'usufrutto come congiuntivo.

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