Comunione de residuo e saldo attivo di conto corrente esclusivamente intestato al coniuge defunto. Profili tributari in tema di imposta di successione. (CTR Firenze, Sez. XXIX, sent. n. 2482 del 19 dicembre 2014)

Nel caso di coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al momento della morte di uno dei due si scioglie la comunione legale. Ai fini dell’imposta sulle successioni, tenuto conto della obiettiva difficoltà di discernere le singole partite di conto corrente che hanno dato luogo alla disponibilità risultante sul conto corrente, anche se intestato al solo de cuius, si rende applicabile il regime della comunione de residuo e l’imposta va applicata soltanto sul 50% del saldo attivo del conto corrente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevanti le conseguenze della pronunzia non solo in riferimento alla determinazione dell'imposta di successione, ma anche sotto il profilo operativo della disponibilità dei beni.
Premettendo che la comunione de residuo è quella che si instaura quando si scioglie per qualsiasi motivo il regime di comunione legale, sul presupposto che i beni che ne abbiano formato oggetto non siano stati prima consumati, era già acquisto dalla giurisprudenza che le somme depositate su conto corrente cointestato e risparmiate dovessero essere considerate comuni. La sentenza in parola invece estende il principio anche al conto intestato ad uno soltanto tra i coniugi. Ciò comporta non soltanto l'applicazione dell'imposta di successione soltanto sulla metà delle somme in conto, ma la rilevante pratica conseguenza dell'immediata disponibilità dell'altra metà somma, evitando il blocco totale del conto fino al momento della definizione del procedimento successorio.

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