Computo della porzione legittima e riunione fittizia. Irrilevanza della anteriorità cronologica o meno della donazione rispetto al tempo in cui il beneficiario ha assunto la qualifica di legittimario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4445 del 7 marzo 2016)

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. L'equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario. Non diversa, ai fini della determinazione della quota di riserva è la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere a favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.

Commento

(di Daniele Minussi)
I nuovi costumi sociali evidenziano situazioni di fatto che sollecitano risposte ad interrogativi poco usuali. Le stesse tematiche del legittimario "sopravvenuto" ovvero dell' "ex legittimario" o anche del "legittimario potenziale" sono il frutto della precarietà familiare che si innesta sulla temperie socio economica dei nostri tempi.
Ecco allora sulle luci della ribalta il nuovo coniuge (legittimario sopravvenuto), l'ex coniuge (ex legittimario), il fratello (potenziale legittimario, magari nell'ambito di un patto di famiglia).
La disponibile si calcola sempre e comunque in base alla norma di cui all'art.556 cod.civ. che si fonda sulla ricognizione del relictum, dal quale vanno detratte le passività e che va incrementato da tutto quanto donato, senza che possa essere distinto, a quest'ultimo riguardo, tra quanto attribuito al donatario quando non aveva assunto ancora la qualifica di legittimario e quanto attribuitogli nel tempo successivo all'instaurazione del rapporto in forza del quale egli può essere qualificato come tale.
A ben vedere soltanto una profonda assenza di conoscenza della dinamica della riunione fittizia e della dinamica del computo della legittima possono indurre a discutere sulla rilevanza dell'aspetto cronologico della liberalità effettuata a favore di chi, al tempo dell'apertura della successione, sia da qualificarsi come legittimario.
Ciò vale anche inversamente: chi sia divenuto legittimario e sia tale nel tempo riferito, ha diritto di computare la legittima e la disponibile in base al meccanismo "puro" di cui all'art.556 cod.civ., senza che possa rilevare l'anteriorità o meno della donazione effettuata ad altri soggetti (legittimari o meno) rispetto al momento in cui venne istituito il rapporto in base al quale egli è divenuto legittimario. Il meccanismo della imputazione ex se infatti opera in maniera oggettiva con ancoraggio cronologico esclusivamente riferito al tempo dell'apertura della successione.

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