Computo della porzione legittima e riunione fittizia. Irrilevanza della anteriorità cronologica o meno della donazione rispetto al tempo in cui il beneficiario ha assunto la qualifica di legittimario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4445 del 7 marzo 2016)
In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. L'equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario. Non diversa, ai fini della determinazione della quota di riserva è la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere a favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.