Compravendita immobiliare: spese accessorie ex art. 1475 cod.civ.: non vi rientrano quelle relative all'elaborazione del preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8886 del 16 aprile 2014)

In virtù del corretto inquadramento dei criteri ermeneutici relativi alle clausole contrattuali e ponendo riferimento all’ambito di operatività del disposto dell’art. 1475 c.c., si è statuito che per spese accessorie della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla conclusione del contratto e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso, come, per l’appunto, quelle inerenti alla predisposizione, da parte di un terzo, del preventivo testo del relativo contratto preliminare, il cui incarico, è stato conferito dal promittente venditore, che perciò, riveste la qualità di effettivo committente dell’opera professionale compiuta dal professionista, per l’appunto, incaricato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo sottoposto all'attenzione della S.C. era costituito dall'interpretazione dell'art.1475 cod.civ. relativo alla spese accessorie della vendita.
Devono essere poste a carico dell'acquirente le spese relative all'incarico, conferito dal venditore, di predisporre il contratto preliminare di vendita e di consulenza finalizzate a pervenire all'atto traslativo della proprietà?
Al quesito la S.C. ha dato risposta negativa, rilevando come le "spese accessorie" di cui alla citata norma sono soltanto quelle indispensabili al perfezionamento del contratto definitivo.

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