Competono le agevolazioni ex art.33 l.388/2000 per l’acquisto di area edificabile anche se, al momento del perfezionamento della vendita, non era ancora stata sottoscritta la convenzione di lottizzazione. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 14995 del 16 luglio 2015)

Il beneficio di cui all'art. 33, comma III, della l. n. 388/2000, relativo all'applicazione di aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie nel caso di trasferimenti di beni immobili ubicati in aree soggette a piani particolareggiati, laddove sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, è adottabile anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
Imposta di registro all'1%, imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per l'acquisto di terreno edificabile ricompreso in area soggetta a piani attuativi particolareggiati a patto che l'edificazione intervenga entro cinque anni dall'atto di cessione. Non conta che al tempo del perfezionamento dell'atto di vendita non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione. Competono pertanto le agevolazioni di cui all'art.33 della legge 388/2000 al contribuente che ne aveva invocato la efficacia in riferimento ad un atto di vendita concluso in un tempo antecedente alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione.

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