Compete la prelazione agraria anche nel caso di cessione del c.d. "dominium utile" corrispondente a quello dell'enfiteuta. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25756 del 22 dicembre 2015)

In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817/1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione la qualificazione giuridica di una scrittura privata in virtù della quale aveva avuto luogo tra le parti la cessione onerosa di un diritto di utile dominio qualificabile in chiave di enfiteusi. Ciò premesso, non conta che la domanda introduttiva del giudizio attivato dal retraente abbia prospettato la natura giuridica della situazione soggettiva trasferita in chiave di diritto dominicale, quanto piuttosto l'intento del retraente stesso di subentrare nella identica posizione del cessionario del terreno agricolo, sussistendo i presupposti della prelazione agraria (nella specie sussistenti).

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