Comodato "familiare" e recesso: nulla da fare se il padre comodante è "agiato" (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6323 del 5 marzo 2019)

Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, bensì imprevisto (palesandosi come sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o anche soltanto astrattamente ipotizzabili.
Così il padre non può ottenere la restituzione della casa concessa in comodato al figlio se è agiato e può affittare un altro immobile. Il deterioramento dei rapporti personali tra i parenti non cancella, infatti, il vincolo di destinazione familiare a tempo indeterminato sull’immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Viene in considerazione il comodato senza determinazione di tempo, nel quale l'utilizzo del bene è concesso ad un parente stretto allo scopo di sovvenire esigenze di tipo familiare. Sembra a questo riguardo che la giurisprudenza abbia inaugurato un orientamento volto a funzionalizzare il contratto in considerazione dell'uso peculiare del bene fattone dal comodatario (cfr. anche Cass. civile, sez. III 2017/13716).
Nel caso di specie la Corte nega al comodante il diritto di recedere dal contratto, ritenendo che il suo sopravvenuto bisogno di una nuova abitazione possa essere soddisfatto non solo con la vendita degli immobili oggetto di comodato, al fine di acquistarne un altro, ma anche attraverso la locazione di un altro appartamento, in considerazione della sua florida situazione economica.

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