Comodato di immobile adibito a casa familiare: rilevanza del dato oggettivo dell’uso cui la cosa è destinata. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2103 del 14 febbraio 2012)

In tema di comodato, in caso di riconsegna dell’immobile, è necessario attribuire rilevanza al dato oggettivo dell’uso cui la cosa è destinata. La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano la cessazione a nutum del rapporto su iniziativa del comodante. Il vincolo di destinazione, pertanto, appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa doveva essere destinata, il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha stabilito che il comodato di un immobile adibito a casa coniugale vale a contrassegnarne la durata: ai sensi del I comma dell'art. 1809 cod.civ. ciò implicherebbe che, il venir meno della convivenza segnerebbe il termine di utilizzo del bene e l'insorgenza correlativa dell'obbligo di restituzione.

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