Collegamento negoziale e divieto del patto commissorio. Nullità di tutti i contratti coinvolti nell'operazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15112 del 3 giugno 2019)
La fattispecie di cui all'art. 2744 c.c. presuppone che le parti (creditore mutuante e debitore mutuatario) abbiano stipulato due contratti (vale a dire il mutuo ed il contratto traslativo del diritto sul bene che lo attribuisce al creditore mutuante in caso di mancata restituzione, nel termine stabilito, della somma data in prestito), interdipendenti tra loro, allo scopo di garanzia del creditore e purché il debitore sia costretto al trasferimento quale surrogato dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria.
In particolare viola il divieto di patto commissorio l’insieme di contratti collegati stipulati solo a scopo di garanzia. La nullità, infatti, può essere dichiarata anche in caso di effettivo trasferimento del bene quando l’intera operazione appare fraudolenta.