Coerede evocato in giudizio per il pagamento di un debito ereditario. Litisconsorzio? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26833 del 16 ottobre 2024)

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell’esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all’inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all’art. 754 cod.civ., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che, ai sensi dell'art. 752 cod.civ. ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. Ne segue come, in materia, non operi la regola della solidarietà propria delle obbligazioni (vale a dire il principio della solidarietà passiva).
La detta regola opera anche a livello processuale. Nell'ipotesi in cui venisse pertanto instaurato un giudizio da parte del creditore, non si determinerebbe così alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto (Cass. Civ. Sez.III, 5100/06).
L'ipotesi all'esame della S.C. è tuttavia differente: viene in fatti in considerazione il procedimento civile già intrapreso nei confronti del de cuius, rispetto al quale si determina un litisconsorzio necessario dal punto di vista processuale, dal punto di vista sostanziale avendo invece modo di operare la regola di cui all'art. 754 cod,civ,, che vale a ripartire la misura della responsabilità in riferimento alla quota ereditaria facente capo a ciascuno.

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