Clausola risolutiva espressa e termine essenziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32277 del 21 novembre 2023)

Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa) e 1457 cod.civ. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell’inadempimento dell’altra, verificandosi l’effetto risolutivo, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., con la dichiarazione dell’intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell’art. 1457 cod.civ., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all’altra di volere l’esecuzione del contratto.
In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l’effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l’indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all’inadempimento di una parte, l’altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte di appello, avendo escluso la natura essenziale del termine, aveva rigettato la domanda di accertamento della risoluzione, senza tuttavia esaminare la questione, ritualmente riproposta al giudice di secondo grado, dell’avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva ad esso apposta).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame assume in considerazione l'ipotesi in cui in un contratto fossero state previste, con distinte statuizioni negoziali, sia la clausola risolutiva espressa, sia un termine essenziale. Quid juris nell'ipotesi in cui la parte non inadempiente abbia dedotto entrambe le dette clausole quale fondamento della propria domanda intesa ad ottenere la risoluzione del contratto? La risposta della S.C., invero non inattesa, è che il Giudice di merito, una volta che abbia esclusa la ricorrenza dei presupposti per la efficacia di una delle dette clausole, debba comunque procedere all'accertamento dell'eventuale sussistenza dei requisiti di quella ulteriore.

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