Clausola risolutiva espressa. Operatività prevalente rispetto al diritto di recesso ex art.2237 cod.civ. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 886 del 14 gennaio 2025)

La previsione contrattuale di una clausola risolutiva espressa, che consente la revoca dell'incarico professionale per persistenti inadempienze, non può essere superata dal diritto di recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 cod. civ. Qualora sussista una clausola risolutiva espressa, il contratto può essere risolto unilateralmente dall'ente committente al verificarsi della condizione indicata nella clausola stessa, escludendo l'operatività del recesso ad nutum.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tema di prestazioni intellettuali, il II comma dell'art. 2237 cod.civ. prevede che il professionista possa recedere dal contratto per giusta causa, avendo diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l' opera svolta. Secondo la pronunzia qui in commento, il diritto di recesso in parola cede comunque il passo alla efficacia prevalente della clausola risolutiva espressa che fosse stata apposta al contratto e disciplinante le condotte inadempienti del professionista.

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