Circonvenzione di incapace. Nozione di "deficienza psichica". (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 17707 del 4 maggio 2022)

La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui; integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. conferma il proprio orientamento in base al quale, per "deficienza psichica" si intende qualsiasi condizione di minorata difesa: non serve, in particolare, che siano integrati gli estremi dell'incapacità naturale affinchè possa riscontrarsi l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa di cui all'art. 643 cod.pen..

Aggiungi un commento