"Chi ha dato ha dato, scurdammoce 'o passato". Agevolazione prima casa, immobile "di lusso" ex d.m. 2 agosto 1969, nuovi criteri in vigore dal 1 gennaio 2014, applicabilità ex art.3 d. lgs. 472/1997 dello jus superveniens. Si estingue la sanzione, ma non si restituisce quanto pagato. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 21909 del 20 settembre 2017)

Il nuovo regime introdotto in materia di agevolazione prima casa, il quale ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio fiscale - sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa e, in particolare, successivamente al 1° gennaio 2014.
Per quanto concerne la sanzione dovuta in caso di disconoscimento dell'agevolazione, se questa è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato, a fronte di una riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione, fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione la vendita di un immobile avente superficie superiore a 240 metri quadrati effettuata nel 2008. Se valutata alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, non sarebbero spettate le agevolazioni "prima casa". Sopravvenuta la modificazione normativa in forza della quale i criteri in base ai quali devono essere escluse le predette agevolazioni sono stati ancorati non più alla concreta verifica di elementi fattuali (superficie dell'unità abitativo, gradi di finitura) in un certo senso opinabili, bensì alla classificazione catastale (A/1, A/8, A/9) a far tempo dal 1 gennaio 2014, si è posto il problema della disciplina delle vendite stipulate antecedentemente a tale momento. Se è evidente che le fattispecie completamente definite fossero tali, in forza del principio "tempus regit actum", meno perspicua la decisione in riferimento alle liti pendenti. A questo riguardo è stata invocata l'applicabilità del regime di favore di cui all'art.3 comma II del d.lgs. 472/1997 dettato in tema di violazioni amministrative e tributarie, in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (cfr. Cass. civile, sez. V 2016/13235). Nell'ipotesi in considerazione pertanto nulla è più dovuto dal contribuente, ma costui non ha diritto a ripetere quanto già corrisposto.

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