Cessione di ramo d'azienda. Accollo ex lege anche dei debiti tributari? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11678 dell'11 aprile 2022)

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 cod.civ., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie si trattava di dar conto, dal punto di vista del soggetto che aveva acquisito un ramo dell'azienda (continuando peraltro nell'esercizio della propria residua attività aziendale il precedente titolare) dell'estraneità della passività tributaria rispetto al ramo aziendale oggetto della cessione. Ritenuta l'applicabilità del principio di cui all'art. 2560 cod.civ., che prevede l'accollo ex lege in capo al cessionario di ogni debito, la S.C. ha puntualizzato che la prova di siffatta estraneità può essere raggiunta dando conto dell'inerenza del debito tributario all'azienda rimasta in capo al cedente.

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