Cessione di credito IVA e responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11879 del 6 maggio 2025)

Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l’omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.5 comma 4-ter del d.l. 70/1988 prevede che, agli effetti dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio IVA possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel II co. del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Il notaio richiesto di predisporre una cessione di credito IVA non è tenuto a verificare se il cedente abbia o meno introdotto la richiesta si rimborso: tale requisito si pone come estraneo sia al tema della effettività del credito, sia alla cedibilità astratta dello stesso.

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